Sisma bonus
Consulenza su agevolazioni fiscali
La misura fiscale del governo dedicata agli interventi antisismici, anche detta Sismabonus, si è sdoppiata in Sismabonus ordinario e Supersismabonus, a seguito della proroga del Superbonus 110% fino al 2023.
Le detrazioni previste per alcuni interventi (si fa riferimento ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) sono state elevate al 110%, secondo quanto indicato dall’art. 119, comma 4.
È per questa ragione che il bonus per interventi di riduzione del rischio sismico si suddivide in Sismabonus ordinario e Sismabonus 110% o Super Sismabonus per gli interventi che fanno riferimento all’art. 119 del Decreto Rilancio.
Tra le novità del Ddl di Bilancio 2022 si prevede una proroga fino al 31 dicembre 2024 del Sismabonus ordinario (anche Acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013).
Che co'è il sismabonus
Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale che interessa i lavori riguardanti misure antisismiche, realizzati sia sugli immobili di tipo abitativo che su quelli utilizzati per attività produttive. Obiettivo della misura è incentivare la sistemazione e la messa in sicurezza degli edifici, per migliorarne la struttura contro il rischio sismico. Motivo per cui le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3.
Possono usufruire della detrazione sia i soggetti passivi Irpef (persone fisiche), sia i soggetti passivi Ires (imprese) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.
L’incentivo è stato prorogato al 31 dicembre 2024 dalla Legge di Bilancio 2022, che ha concesso la possibilità di accedere al bonus con detrazioni dal 50% all’80%, fino a raggiungere l’85% in caso di miglioramento di due classi sismiche nell’edificio eseguito da condomini
Gli interventi ammessi
Le spese sostenute per interventi riguardanti misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, hanno diritto ad una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
Tali attività risultano ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente e che sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito aziendale di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.
Gli interventi ammessi
Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuta una riduzione del rischio sismico.
Nel caso in cui gli interventi antisismici siano combinati a interventi di riqualificazione energetica che interessino almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio, sono riconosciute ulteriori premialità, come illustrato nella tabella.
In questi casi la spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 136.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e da ripartire in dieci quote annuali.
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