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Superbonus 110%: il Decreto Asseverazioni

Si va a completare la normativa del Decreto rilancio: con la presentazione del Decreto Asseverazioni e il Decreto Prezzi si definiscono le modalitàdi azione precise del superbonus 110%.

Il Decreto Asseverazioni: il quadro generale

Il Decreto Asseverazioni, che non necessita di alcun concerto, è un nuovo provvedimento, non essendo previsto in alcun altro tipo di normativa (comma 13 dell’art.119 DL Rilancio), e  riguarda la definizione delle modalità di trasmissione e del modulo delle asseverazioni che dovranno poi essere trasmesse all’Enea e ai diversi organi competenti.

L’asseverazione può riguardare gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento degli interventi per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

Consiste in:

  • modulo tipo che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  • modulo tipo che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

L’asseverazione e la polizza di assicurazione

Il Tecnico Abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.

Condizioni essenziali:

  • a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6;

  • b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

Il Tecnico Abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della Polizza di Assicurazione che costituisce parte integrante del documento di asseverazione e copia del documento di riconoscimento.

Il massimale della Polizza di Assicurazione deve essere adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni. In questo senso, il Tecnico Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all’Asseverazione è congruo. Comunque, il massimale della Polizza di Assicurazione deve essere almeno di € 500.000.

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è redatta:

  • a) secondo il modulo che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;

  • b) secondo il modulo che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

Come si trasmette l’asseverazione

L’asseverazione viene compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato secondo i modelli allegati al decreto. Una volta che il  modello è compilato, debitamente firmato in ogni pagina e timbrato sulla pagina finale con il timbro professionale, viene digitalizzato e trasmesso ad ENEA.

L’Asseverazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso che faccia riferimento a lavori conclusi.

Dopo la trasmissione, il Tecnico Abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.

Le comunicazioni tra ENEA e Tecnico Abilitato, ad eccezione della comunicazione di cui all’articolo 6, comma 2, avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale informatico di cui al comma 1.

Le verifiche ai fini dell’accesso alla cessione o allo sconto

ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale ENEA, che assicura la completezza della documentazione fornita.

Per ogni istanza verifica che sia fornita dichiarazione:

  • 1) che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;

  • 2) per tutti gli interventi oggetto dell’Asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del Decreto Requisiti Ecobonus garantiscano:


  • la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;

  • che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
  • c) che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b) e c), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
  • d) della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto Requisiti Ecobonus;
  • e) che l’Asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal Tecnico Abilitato;
  • f) che nell’Asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • g) del Tecnico Abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6;
  • h) che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
  • i) che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

ENEA, all’esito positivo della verifica, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato, apporta alla copia della Asseverazione trasmessa riportante ciascuna pagina il relativo codice univoco identificativo e rilascia la ricevuta informatica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda.

Sanzioni

La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

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