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BONUS RICERCA: GUIDA ALLA “CONCRETA” INNOVAZIONE

COS’É IL BONUS RICERCA?

Il Bonus Ricerca ha come  scopo quello di stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo. Nasce per spingere  le imprese a innovare processi e i prodotti ella loro attività imprenditoriale per garantire la futura competitività su un mercato sempre più complesso e globale.

 

COSA SI INTENDE PER INNOVAZIONE?

Con la circolare 40/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito con  precisione  quali sono gli elementi di ricerca e innovatività e quindi ammissibili al beneficio. La circolare fu motivata dalla richiesta di un’azienda che chiedeva se fosse ammissibile l’utilizzo di un nuovo software che rendesse più efficiente l’organizzazione del lavoro.

Le Entrate, nel caso specifico, diedero parere negativo, ma da questa decisione sono scaturite riflessioni che potrebbero portare a conclusioni diverse, dal momento che potrebbe non essere il software a essere considerato ammissibile, ma il servizio che attraverso questo software viene erogato.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate spiegò che le attività di Ricerca e Sviluppo sono quelle relative ai progetti che abbiano come prerogativa il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non può avvenire sulla base delle conoscenze condivise dello specifico settore di riferimento, ovvero applicando conoscenze già note o disponibili di una determinata area scientifica o tecnologica.

Per accedere ai benefici del Bonus Ricerca l’attività intrapresa deve contenere la  presenza di elementi di novità e creatività che immettano un grado di incertezza tale da renderla a rischio d’insuccesso scientifico, tecnologico e finanziario.

QUANDO SONO MERITEVOLI DI INCENTIVO LE  ATTIVITÀ DI R&S?

Sono ammissibili al Bonus Ricerca tutte le attività di R&S che contribuiscono all’attività di avanzamento delle conoscenze generali, superando incertezze scientifiche o tecnologiche  rendendosi così meritevoli di un incentivo per tale attività.

Non rientrano automaticamente, quindi, nel campo dell’applicazione del credito d’imposta tutte le attività innovative che l’impresa intraprende. Sono comprese solo quelle che in un più ampio processo d’innovazione siano caratterizzate per la presenza di effettivi contenuti di R&S secondo i criteri di rischio e di incertezza. A questi criteri si deve attenere anche il settore del software nel cui ambito si inseriscono gli investimenti dell’azienda. In questo senso, tutte le attività ascrivibili alla gestione applicativa di un software non rientrano tra le attività di R&S. Mancherebbero, infatti, i requisiti del possibile insuccesso tecnico e dell’eventuale insuccesso finanziario.

 

COS’É L’INNOVAZIONE DI PROCESSO? É AMMISSIBILE?

La cosiddetta “innovazione di processo” utilizzando moderne tecnologie, ma già ampiamente conosciute, non rientra tra le attività ammissibili al reddito d’imposta.

La risoluzione 46/E/2018 ha stabilito definitivamente che l’innovazione di processo non rientra nella R&S.

QUALI SONO I CRITERI DA RISPETTARE PER ESSERE AMMISSIBILI AL BONUS RICERCA?

  • Deve essere caratterizzata dalla presenza di reali contenuti di R&S.
  • Nell’attività deve essere presente un grado di incertezza e/o un rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico e un rischio finanziario.

Nell’ambito software non rientrano nell’applicazione del credito d’imposta:

  • le attività di progettazione e realizzazione di software con l’uso di tecnologie già conosciute.
  • Le attività di personalizzazione di software già esistenti.
  • Tutte le attività di manutenzione e implementazione di sistemi software.

In quest’ultimo caso, potrebbe sorgere qualche dubbio. L’erogazione dell’agevolazione non è riferita al software in sé, ma al servizio finale offerto, per cui l’investimento nel software è solo il mezzo attraverso il quale è possibile  procedere all’innovazione di processo. Per esempio, un’azienda che produce un software, ma richiede l’agevolazione per l’innovazione di processo complessiva può ottenere il beneficio del bonus. Infatti, sono i servizi offerti che rispettano i criteri di incertezza, rischio tecnologico e finanziario. In buona sostanza, lavorare nella R&S non significa necessariamente  inventare tutti i diversi componenti che andranno a fare parte del processo finale e quindi, del servizio innovativo.

Acquistare un software gestionale già presente sul mercato non è R&S. Tuttavia, lo potrebbe diventare quando nel progetto complessivo per cui è stato acquistato, il servizio che si ottiene rispetta le caratteristiche di incertezza di successo, rischio tecnologico e finanziario.

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