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FORMAZIONE 4.0 E I NUOVI CREDITI D’IMPOSTA

La finanziaria 2020 ha portato numerose novità per le agevolazioni per le imprese. Vengono archiviati “iper” e “super” ammortamento, al loro posto subentra un credito d’imposta compensabile in f24 a seconda della durata dell’ammortamento (5 anni). Il credito consiste in un maggior ricavo non tassato e può essere utilizzato anche dalle aziende che non ottengono utili o aderiscano a sistemi forfettari (ad esempio le imprese di navigazione o il comparto agricolo).

Le caratteristiche del nuovo credito

Si applica per investimenti in macchinari o linee automatizzate oppure “magazzini sistemi” per la navigazione “intelligente” ed ancora altre nuove opportunità che si vanno a definire in questa nuova prospettiva. È pari al 40% per gli investimenti inferiori ai 2,5 milioni di € al 20% per quelli superiori. Il software, invece, ottiene il 15% mentre gli investimenti green il 10%.
Il grosso vantaggio, rispetto all’”iperammortamento” è che non necessita essere in utile per beneficiarne.
Il Bonus Ricerca esce ridimensionato dalla nuova impostazione. La percentuale base scende al 12% e scompare il principio “incrementale” solo per i dipendenti particolarmente qualificati. Per le spese verso l’università la percentuale sale al 18%. Inoltre, l’incentivo è compensabile in 3 anni invece che con l’attuale annualità.
I costi di consulenza attrezzature e software possono costituire un costo massimo del 30%.
Si amplia notevolmente lo spettro delle spese ammissibili: innovazione e design sono ammesse al 6% e diventano il 10% se legate a tematiche collegate a impresa 4.0 e ambiente.

 

Il protocollo di riferimento

Il Protocollo di riferimento è OSLO, che prevede innovazioni di processo con riferimento alla crescita aziendale estremamente meno complesse rispetto a quello di Frascati che costituiva la base per i criteri di ammissibilità del Bonus Ricerca.

Diventa possibile integrare parzialmente la perdita di agevolazione dovuta alla riduzione, con l’inserimento di attività di innovazione, prima escluse.

 

Formazione 4.0: risorsa importante

 

Il credito imposta formazione 4.0 è una della più importanti novità. Negli anni scorsi la misura aveva incontrato poco successo a causa dell’obbligo di stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali.

Come per la disciplina in vigore, quindi, anche nel 2020, potranno accedere al credito d’imposta:

– tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;

– gli enti non commerciali a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa. Il beneficio si applica per intero anche se i dipendenti partecipanti alle attività di formazione ammissibili sono occupati solo promiscuamente in dette attività commerciali.

I soggetti formatori

Il credito d’imposta può essere fruito per attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Le attività formative possono essere organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno.

Oppure

– Essere erogate da soggetti esterni, purché accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa.

– Essere commissionate a università, pubbliche o private, o a strutture a esse collegate. Possono essere svolte anche da soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e da soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea.

Dal 2020, per effetto le attività potranno essere commissionate anche agli Istituti tecnici superiori.

Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, sono ammissibili anche le attività organizzate e svolte, in tutto o in parte, in modalità “e-learning”, cioè attraverso corsi e lezioni “on line”.

 

Limiti massimi annuali

La legge di Bilancio 2020 rivede anche la misura del credito d’imposta e i limiti massimi annuali che spettano a ciascuna impresa.

Per le spese sostenute dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (quindi, dal 1° gennaio 2020 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), l’incentivo sarà pari al:

– 50% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese.

– 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le medie imprese.

– 30% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 250.000 euro, per le grandi imprese.

Misure speciali per dipendenti svantaggiati e molto svantaggiati

Nel 2020, poi, per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus verrà aumentata al 60% se i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

 

Gli adempimenti da compiere

Anche nel 2020, quindi, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa dovranno risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal revisore dei conti. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione (rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti) saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta. L’importo non dovrà essere superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro.

Documenti da conservare

1) una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

2) l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus, anche in relazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste.

3) i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.

 

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