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Superbonus 110%: ammessi anche gli incapienti

Anche il contribuente che dichiara un’Irpef lorda pari a zero su cui non poter far valere il Superbonus 110% come detrazione fiscale, potrà optare per la cessione o per lo sconto. Scopriamo come in questo articolo.

Nelle assemblee condominiali si tratta spesso l’argomento degli incapienti. 

Una delle caratteristiche del Superbonus 110% che genera molte discussioni nelle assemblee condominiali è il trattamento relativo agli incapienti. Rispetto alla regola generale, anche i contribuenti che non hanno Irpef da pagare perché non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (e i contribuenti “incapienti”) possono godere del superbonus 110%. In che modo? Optando per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Cosa si intende per “incapiente Irpef”?

Gli “incapienti Irpef” quei soggetti che non hanno abbastanza Irpef da pagare.

Si intendono “incapienti Irpef” quei soggetti che non hanno abbastanza Irpef da pagare su cui far valere tutte le detrazioni. Le detrazioni fiscali sono spese sostenute dal contribuente che vanno ad abbattere l’Irpef lorda. Sottraendo all’Irpef lorda le detrazioni, si ha l’Irpef netta da versare. La normativa prevede che le detrazioni possono essere godute fino alla “capienza” dell’Irpef lorda del contribuente.

Incapienza: esempio pratico

Per fare un esempio pratico, si verifica l’incapienza quando un contribuente ha un’Irpef lorda di 600 euro e detrazioni complessive di 900 euro.

In questo caso il contribuente può godere delle detrazioni solo fino a 600 euro (fino all’importo dell’imposta lorda) perdendo i restanti 300 euro. Caso estremo è quello dell’Irpef lorda pari a zero ove in questo caso non c’è applicazione della detrazione.

Detraibilità del Superbonus 110%: come funziona?

Il contribuente può optare, per la cessione del credito in fattura da parte dell’impresa che esegue i lavori.

Il superbonus 110% è godibile come detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi ripartito in 5 quote annuali dello stesso importo. Inoltre. in luogo della detrazione fiscale, il contribuente può optare, per la cessione del credito in fattura  da parte dell’impresa che esegue i lavori.

Rispetto alla detrazione fiscale, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.24/E del 2020, in ogni caso, come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, anche la detrazione Superbonus 110% è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua. Pure in questo caso la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi e neppure può essere chiesta a rimborso.

Superbonus 110%: gli incapienti ne godono attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura

L’Agenzia delle Entrate permette agli incapienti di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate, nella già citata Circolare ammette gli incapienti concedendogli la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Dunque, ad esempio, anche il contribuente che dichiara un’Irpef lorda pari a zero su cui non poter far valere il superbonus 110% come detrazione fiscale potrà optare per la cessione o per lo sconto.

Risorse:

Agevolazioni TaxCredit

Le faq principali: Superbonus 110%

Ipotesi proroga al 2023 e apertura anche agli alberghi: Superbonus 110%

Sconto in fattura o cessione del credito: Superbonus 110%

Illustration by Davide Bonazzi

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